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Trasporto privato

COMPETENZE UFFICIO TRASPORTO PRIVATO PROVINCIA DI PRATO:

L’Ufficio Trasporto Privato della Provincia di Prato ha molteplici competenze amministrative nel comparto dei trasporti.

Si occupa delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di scuole nautiche, delle imprese di autoriparazione che svolgono revisione dei veicoli; ne autorizza le relative attività e assicura la legittimità delle successive modifiche.

Riceve inoltre le pratiche in materia di autoscuole relative all’apertura e alle autorizzazioni per gli insegnanti di teoria e istruttori di guida, occupandosi anche di tutte le ulteriori variazioni che intervengano nelle imprese che svolgono tale attività.

Infine l’Ufficio ha competenze residuali in materia di NCC.
Nell'ambito dell'autotrasporto, provvede al rilascio di licenze per il trasporto di cose in conto proprio e provvede ad aggiornare le stesse su istanza di parte, laddove intervengano modifiche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni societarie, del parco mezzi, delle classi di merci trasportate.
Inoltre, l’Ufficio ha competenza in materia di espletamento degli esami per il rilascio dei seguenti titoli professionali nel campo dei trasporti:

  1. Idoneità professionale conto terzi all’esercizio di attività autotrasporto di merci e persone, svolto dall’Ufficio Trasporto Privato della Provincia di Prato anche per i residenti della Provincia di Pistoia in base alla Convenzione approvata con Atto del Presidente della Provincia n. 2 del 21.01.2015;

  2. Idoneità all’esercizio delle funzioni di insegnante e/o istruttore di autoscuola, che per i residenti della Provincia di Prato sono svolti dalla Provincia di Pistoia in base alla Convenzione approvata con Atto del Presidente della Provincia n. 2 del 21.01.2015;

  3. Idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza pratiche auto, aperto a tutto il territorio nazionale, senza vincoli legati al luogo di residenza.

In tutti i comparti richiamati svolge attività di vigilanza e controllo.

Si informano gli utenti che tutte le attività relative a patenti, rilascio di libretti di circolazione, revisioni di veicoli ecc, sono di competenza dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze.

 

Servizio Trasporto Privato
Sede: Palazzo Banci - Via Ricasoli, 25 - Prato

Tel. 0574/534416 - 0574/534742
mail: 
trasporto.privato@provincia.prato.it

Pec: provinciadiprato@postacert.toscana.it

L'Ufficio Trasporto Privato della Provincia di Prato è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 preferibilmente su appuntamento oppure negli altri giorni solo previo appuntamento.

 

SEZIONI:

- Autotrasporto conto proprio

- Autoscuole

- Imprese di consulenza automobilistica

- Officine di revisione

- Noleggio con conducente

 

AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO

Si parla di trasporto in conto proprio relativamente al trasporto effettuato da persone fisiche o da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.

Tale trasporto è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte della Provincia per ciascun veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 Kg in disponibilità dell'Impresa, ai sensi dell'art. 32 della L. 6 giugno 1974 n. 298. Si precisa infatti che la L. 298/74 non si applica agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T. (6000 Kg) ex art. 83 del Nuovo Codice della strada.

La Provincia di Prato è competente per il rilascio di licenze alle imprese individuali /società aventi sede nel territorio provinciale.


Chi intende ottenere una licenza per il trasporto di cose in conto proprio, in quanto titolare o legale rappresentante dell'impresa o della società, presenta istanza corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa. Le condizioni occorrenti per qualificare l'attività svolta in conto proprio sono fissate dall'art. 31 della L.298/1974; in particolare, il trasporto deve costituire un'attività complementare o accessoria a quella principale esercitata e deve avvenire con mezzi in disponibilità dell'impresa in base alla normativa vigente.

Il mezzo infatti per il quale si intende chiedere licenza deve già essere nella disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda, altrimenti non risulta possibile procedere.


L'Ufficio svolge una fase istruttoria in cui viene esaminata e valutata la documentazione inviata; il procedimento può essere sospeso se dall'esame della documentazione risultasse necessaria un'integrazione.

Se l'esito dell'istruttoria è positivo l'Ufficio rilascia la licenza entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

Chi è già titolare di licenza in conto proprio, può presentare domanda per il rilascio di nuova licenza nelle ipotesi di variazioni intervenute in corso di attività. L'impresa/società dovrà presentare alla Provincia la richiesta di nuova licenza per le seguenti variazioni:

  1. sostituzione del mezzo;

  2. variazione di portata utile del veicolo;

  3. acquisto di ulteriore mezzo da adibire al conto proprio;

  4. perdita/deterioramento della licenza in conto proprio;

  5. Variazione sede legale;

  6. variazione denominazione/ragione sociale dell’impresa senza variazione della partita IVA;

  7. variazione denominazione/ragione sociale dell’impresa con variazione della partita IVA.

Per la variazione della licenza da provvisoria a definitiva è necessario trasmettere il modello CP-01 al fine del rilascio della nuova licenza definitiva.

Nel caso di variazioni relativamente a licenza già rilasciata, al momento del ritiro della nuova dovrà essere riconsegnata all’Ufficio in originale la licenza precedentemente rilasciata (in caso di smarrimento andrà presentata relativa denuncia rilasciata alla autorità competenti).

    L’Ufficio Trasporto Privato provvede al rilascio dei provvedimenti necessari entro 45 giorni.
    Nell'ipotesi di variazione societaria rilevante, che comporti la nascita di un nuovo soggetto con partita IVA differente, è necessario presentare istanza per la revoca della licenza e la cancellazione dall’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio mediante la presentazione di apposito modello (modello CP-07). Contestualmente deve essere trasmessa altra istanza (modello CP-01) per chiedere il rilascio di prima licenza. L’Ufficio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, provvede all'attribuzione di un nuovo numero di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio per la nuova impresa/società.

    Modulistica:

    Modello CP00 – da visionare per individuare il tipo di attività svolta e le classi di merci trasportate che dovranno essere inseriti nei vari modelli a seconda dell’istanza da presentare;

    Modello CP01 – da utilizzare per richiesta prima licenza e iscrizione all’albo, rilascio di ulteriore licenza (incremento parco veicolare), sostituzione del veicolo già soggetto a licenza con altro, variazione licenza da provvisoria a definitiva, cambio denominazione/ragione sociale con variazione della Partita Iva, variazione sede legale da altra provincia;

    Modello CP02 – dichiarazione disponibilità del mezzo (da allegarsi SEMPRE al modello CP01);

    Modello CP03 – dichiarazione sul parco veicolare dell’impresa (laddove non sufficiente lo spazio corrispondente nel modello CP01;

    Modello CP04a – da utilizzarsi per la sostituzione di una licenza in conto proprio per:

    1. variazione denominazione/ragione sociale;

    2. variazione sede dell’impresa/ società senza variazione della partita Iva;

    3. variazione pesi del veicolo (portata utile e/o massa rimorchiabile);

    4. variazione o integrazione codice attività e classi di merci trasportate.

    Modello CP04b – da utilizzarsi per la sostituzione di più licenze (sostituzione cumulativa) nel caso di:

    1. variazione pesi di più veicoli (portata utile o massa rimorchiabile);

    2. variazione o integrazione codice attività e classi di merci trasportate;

    Modello CP04c – da utilizzarsi per la sostituzione di più licenze (sostituzione cumulativa) nel caso di:

    1. variazione denominazione/ragione sociale senza variazione della partita Iva;

    2. variazione sede dell’impresa/ società.

    Modello CP05 – da utilizzarsi per la richiesta di duplicato di licenza in caso di smarrimento/furto/deterioramento di licenza già rilasciata;

    Modello CP06 Dichiarazione sostitutiva generica;

    Modello CP07 – da utilizzarsi per chiedere la Revoca di licenza/e già rilasciata/e ed eventuale cancellazione elenco autotrasporto conto proprio Provincia di Prato;

    Modello CP08 - Delega al ritiro se persona diversa dal titolare/legale rappresentante/agenzia di consulenza eventualmente già delegata.

     

    AUTOSCUOLE

    Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori in possesso di specifico attestato di qualifica professionale. (art. 123 del Codice della Strada e successive modifiche)

     

    Le autoscuole che hanno sede nel territorio provinciale di Prato ricadono nella competenza della Provincia di Prato essendo soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province (art. 123 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni).

     

    All’interno dei locali di autoscuola possono essere svolte attività consentite e compatibili (es. attività di impresa di consulenza automobilistica e di scuola nautica).

     

    Per l’apertura di nuove attività o per le variazioni di attività già esistenti deve essere presentata SCIA alla Provincia di Prato; dalla data di presentazione della stessa l’attività può essere svolta dall’impresa/società senza ulteriori adempimenti.

     

    Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando all’impresa/società un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.

     

    Per avviare un’attività di autoscuola l’impresa/società deve disporre di adeguata capacità finanziaria, dimostrata tramite:

    -attestazione di affidamento di importo pari a euro 25.822,84 rilasciato da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 317 del 17 maggio 1995)

    -o certificato attestante la proprietà di beni immobili, riconducibili alla società, di valore non inferiore a € 51.645,69, liberi da gravami ipotecari (Art. 2 D.M. 317/95).

     

    Inoltre il Titolare/Legale Rappresentante che intende avviare un'attività di autoscuola deve avere i seguenti requisiti:

     

    - aver compiuto 21 anni,

     

    - non essere delinquente abituale (artt. 102 e 103 c.p.), professionale (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.);

     

    - non essere stato, e non essere, sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Codice della Strada, dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi;

     

    - essere in possesso di patente di guida né sospesa, né revocata;

     

    - avere la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’attività di autoscuola;

     

    - rispettare del requisito di esclusività: il titolare/legale rappresentante può ricoprire tale qualifica con riferimento ad una sola autoscuola

     

    - essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado

     

    - essere in possesso di abilitazione insegnante e di abilitazione istruttore con almeno un’esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni. L'esperienza biennale nelle funzioni di insegnante di teoria e istruttore di guida di cui all'art. 123 CdS è da intendersi nell'ambito dell'attività di docenza complessivamente svolta, quindi riferita anche alla sola istruzione pratica o al solo insegnamento teorico oppure cumulativamente, per complessivi 24 mesi, il cui effettivo esercizio deve essere documentato allegando estratto contributivo ).

     

    - i locali oltre a risultare nella disponibilità dell’autoscuola stessa, devono essere idonei, ai sensi del DM 317/95 art. 3 e della normativa vigente. L’autoscuola deve anche disporre di arredi e materiale didattico di cui agli artt. 4 del DM 317/95 smi.

     

    -l’autoscuola deve disporre di materiale lezioni teoriche previsto dall'art. 5 del D.M. 317/95 e materiale per le esercitazioni e gli esami di guida previsto dall'art. 6 del D.M. 317/95.

     

    Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, nel territorio della Provincia di Prato, deve essere presentata SCIA alla Provincia di Prato.

    Per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione relativamente ad una sola sede), oltre alla nomina di un Responsabile didattico. Al Responsabile didattico sono richiesti i medesimi requisiti del titolare/legale rappresentante, ad eccezione della capacità finanziaria (art.123 co.4 del D.Lgs n.285/1992).

     

    Chi è già titolare sul territorio provinciale di un’autoscuola autorizzata, è tenuto a comunicare attraverso apposito modello all'Ufficio tutte le variazioni che intervengono nel corso dell’attività.

     

    Dunque deve essere presentata SCIA in relazione alle seguenti modifiche riguardanti l'attività di autoscuola:

     

    - variazione societaria (es. variazione compagine sociale, modifica ragione sociale, variazione denominazione...)

    - trasferimenti/conferimento del complesso aziendale o ramo aziendale

    - variazione della sede

    - rinuncia all'esercizio dell'attività

    - SCIA supplenza temporanea di attività per impedimento del Titolare di autoscuola/Responsabile Didattico/Responsabile del Centro di Istruzione Automobilistica

     

     

    L'Ufficio rilascia un'autorizzazione in sostituzione (e contestuale revoca della precedente), al fine di garantire la continuità dell'attività di autoscuola, nelle ipotesi di modifiche rilevanti e sostanziali. Negli altri casi, l'ufficio effettua solo una presa d'atto.

     

    Il recesso e l'esclusione di uno o più soci da una società semplice, titolare di un'autorizzazione per

    lo svolgimento dell'attività di autoscuola, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, in

    sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima. La richiesta relativa, tempestivamente

    presentata dai rimanenti soci, deve essere corredata da copia autentica della scrittura privata o

    dall'atto pubblico contenente, tra l'altro, la dichiarazione di assenso degli stessi.

     

    L’Ufficio Trasporto Privato della Provincia di Prato è inoltre competente relativamente alle istanze di autorizzazione per il rilascio di autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di Insegnante di teoria ed istruttore di guida.

     

    IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

    L'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte delle Province, ai sensi della Legge 8/08/1991, n. 264, come modificata dalla Legge 4/01/1994, n. 11 e può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.

    La Provincia di Prato è competente nell’ambito del territorio provinciale al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di consulenza e a ricevere le istanze relative alle eventuali modifiche, variazioni all’interno dell’impresa/società.

    L’art. 3 della legge 264/1991 elenca i requisiti richiesti al titolare dell’impresa al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza.

    In particolare, il titolare:

    a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in Italia;

    b) abbia raggiunto la maggiore età;

    c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

    d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

    e) non sia stato interdetto o inabilitato;

    f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale;

    g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.

    Nel caso di società, l'autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) devono essere posseduti:

    a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

    b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

    c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

    Con riferimento al requisito del possesso dell’attestato di idoneità professionale, nelle società deve essere posseduto da almeno uno dei seguenti soggetti:

    - un socio, quando trattasi di società di persone;

    - un socio accomandatario, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

    - un amministratore, per ogni altro tipo di società.

    Il requisito della capacità finanziaria invece deve essere posseduto dalla società.

    Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8 pari ad 25,82 ai sensi DM 26/4/1996.

    Il procedimento autorizzatorio di nuova apertura per l'esercizio dell'attività di consulenza si conclude nei tempi procedimentali stabiliti dall'Ente, previa verifica positiva della conformità dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dell'adeguatezza dei locali, sede dell'attività (composizione, superficie e disponibilità degli stessi), presso i quali l'Ufficio effettua specifico sopralluogo preliminare.

    L'impresa al momento dell'istanza deve inoltre disporre di adeguata capacità finanziaria ai sensi del DM 9 novembre 1992.

    L'attestazione di affidamento deve essere di importo pari ad euro 51.645,69 ed deve essere rilasciata da parte di:

    a) aziende o istituti di credito;

    b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro.


    Chi è già titolare sul territorio provinciale di un'Impresa di consulenza automobilistica autorizzata, è tenuto a comunicare attraverso apposito modello all'Ufficio tutte le variazioni che intervengono nel corso dell’attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazione sede, ragione sociale, compagine societaria, soggetto avente requisito idoneità professionale...) e che a seconda delle ipotesi possono comportare il rilascio di nuova autorizzazione o una mera presa d’atto.

    Nel caso di rilascio di nuova autorizzazione l’Ufficio provvederà alla contestuale revoca della precedente che dovrà essere riconsegnata all’Ufficio in originale.

    Nel caso di rilascio di una nuova autorizzazione sarà dovuto il contributo Una tantum  25,82 ai sensi DM 26/4/1996.

    Può inoltre essere concessa autorizzazione al proseguimento in via provvisoria di attività di consulenza a seguito del decesso o sopravvenuta incapacità fisica del soggetto dotato dell’attestato di capacità professionale: in tale ipotesi, e negli altri casi previsti dalla legge, l'autorizzazione può esser prorogata per giustificati motivi.

    L’articolo 4 comma 5 della Legge 4 gennaio 1994 n. 11 infatti prevede: “Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.”

    Nel caso di apertura di sedi secondarie di agenzie di consulenza, nel territorio della Provincia di Prato, deve essere presentata istanza alla Provincia di Prato.

    L’Ufficio infine svolge annualmente una sessione d’esame ai fini del conseguimento del titolo di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza.

    Per l’iscrizione ad esso non è richiesto il requisito di residenza nel territorio della Provincia.

     

    OFFICINE DI REVISIONE

     

    Le Officine di revisione sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa della Provincia dove hanno la sede legale, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112. Pertanto la Provincia di Prato è competente per le Officine di revisione che hanno sede legale in tutto il territorio provinciale.

    Le imprese che intendono svolgere attività di revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 8 del Codice della Strada.

    Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i requisiti sono i seguenti:

    - che l'impresa sia iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558

    - che l’impresa eserciti effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, co. 3, L. 122/92 così come novellato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 224, cioè:

    a) meccatronica;

    b) carrozzeria;

    c) gommista

    Qualora intendano avviare l'attività di revisione in più sedi operative dovranno dimostrare l'attivazione di tutte le citate attività della L. 122/92 in ciascuna sede operativa.

    - che l'impresa per la quale si chiede l'autorizzazione sia in possesso della prescritta capacità finanziaria di importo pari almeno a € 154.937,07, secondo il fac-simile ai sensi del Decreto Ministeriale 6 aprile 1995, n. 170

    - che i locali abbiano a) superficie di officina non inferiore 120 m2; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso avente larghezza ed altezza ispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.)

    Si precisa che nel caso di officina di revisioni per ciclomotori e motocicli i requisiti dei locali sono: superficie non inferiore a 80mq, L. non inferiore a 4m, ingresso con L. e H. non inferiori a 2m e 2,5m.

    - che l'impresa sia dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X

    art 241 del DPR 495/92

    - che sia individuato un Responsabile tecnico ( può coincidere o meno con il titolare/ legale rappresentante) che abbia i requisiti ex artt. 239 e 240 del DPR 495/92.

    Si sottolinea che il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in via esclusiva e continuativa (dunque può ricoprire tale ruolo solo presso una officina)

    I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, compresi i consorzi, del responsabile tecnico sono i seguenti:

    a) avere raggiunto la maggiore eta';

    b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

    c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

    d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita' Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';

    e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

    g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;

    h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

    Inoltre ai sensi dell’art. 240 DPR 495/1992 il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilita'…"

    Chi è già titolare sul territorio provinciale di un’officina di revisione autorizzata, è tenuto a comunicare attraverso apposito modello all'Ufficio tutte le variazioni che intervengono nel corso dell’attività.

    Il titolare di autorizzazione per l'attività di revisione dei veicoli deve dunque presentare istanza in relazione alle seguenti modifiche:

    - variazione societaria (es. variazione compagine sociale, modifica ragione sociale, variazione denominazione, trasferimenti/conferimento del complesso aziendale ...)

    - variazione della sede

    - rinuncia all'esercizio dell'attività (Il titolare di autorizzazione che rinuncia all'esercizio dell'attività di autoriparazione deve comunicarlo alla Provincia di Prato che provvede alla revoca dell'autorizzazione)

    - inserimento/distrazione del Responsabile Tecnico

    L'Ufficio rilascia un'autorizzazione in sostituzione (e contestuale revoca della precedente), al fine di garantire la continuità dell'attività di revisione, nelle ipotesi di modifiche rilevanti e sostanziali. Negli altri casi, l'ufficio effettua invece solo una presa d'atto.

    Nel caso di apertura di sedi secondarie di officine, nel territorio della Provincia di Prato, deve essere presentata istanza alla Provincia di Prato.

     

    NOLEGGIO CON CONDUCENTE

    In seguito all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che intendono svolgere l’attività di trasporto viaggiatori (NCC) sono tenute a recarsi presso la Motorizzazione civile per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento.

    Il regolamento comunitario dei trasporti (CE 1071/2009), il successivo D.M. 25/01/2012 e l'intesa n. 95 del 25/07/2012 sancita fra Regione Toscana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuiscono alla Provincia le seguenti competenze nell'ambito del trasporto persone:

    - rilascio di autorizzazioni per l'accesso al mercato;

    - revoca di tali autorizzazioni su segnalazione dell'Ente competente (Motorizzazione Civile);

    - rilascio autorizzazione per immatricolazione/alienazione autobus

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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