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Ambiente

Registro regionale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 aggiornato a marzo 2022

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 16 aprile 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 29 maggio 2019, le competenze in merito alle procedure semplificate di iscrizione al Registro del Recupero Rifiuti non sono più in capo alla Regione Toscana ma alla Provincia di Prato per gli impianti siti nel territorio provinciale.

In merito a quanto stabilito dalla Legge 12 luglio 2019, n. 42 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche alla l.r. 22/2015”e la deliberazione G.R. n. 971 del 22/07/2019 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 42/2019: procedure di avvalimento” le province e la Città Metropolitana di Firenze possono richiedere che la struttura regionale competente in materia di ambiente individuata dalla Giunta Regionale, svolga in via transitoria e comunque non oltre il 30 Giugno 2020 attività istruttorie in loro favore secondo l’iter stabilito dalla Delibera Giunta Regionale 971/2019. Tale termine è stato poi prorogato al 30 Giugno 2021 con la LR n. 28 del 05/05/2020 avente ad oggetto: “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione e finanziario 2020 – 202” in particolare l’art. 4 “Proroga dell’avvalimento per lo svolgimento di funzioni in materia di ambiente di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 44 bis della l.r. 22/2015”.

Iscrizione Registro Recupero Rifiuti 
(Comunicazioni attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (Art. 214-216 D.Lgs 152/06)

Le ditte che intendono effettuare le procedure di recupero dei rifiuti in regime di autocertificazione secondo i limiti previsti dalla legge [le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare sono fissati da standard ministeriali contenuti nel DM 05.02.1998 e smi, per i rifiuti non pericolosi, e nel DM 161 del 12.06.2002, per i rifiuti pericolosi] dovranno presentare Comunicazione di avvio di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 nella quale dichiarano le modalità e i quantitativi che intendono trattare (entro i limiti imposti dalla legge).
La comunicazione dovrà essere inviata tramite Sportello Unico Attività Produttive SUAP competente, del Comune in cui è ubicato lo stabilimento, tramite apposita modulistica [in accordo con quanto previsto del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59].
Come previsto dalla legge, decorsi i 90 giorni dalla presentazione della domanda (escluso il tempo di interruzione del procedimento per eventuale richiesta di integrazioni alla documentazione presentata) le ditte risultano iscritte al Registro Provinciale di Recupero Rifiuti, anche in regime di silenzio-assenso, e possono iniziare le attività di recupero dei rifiuti.

L’iscrizione è valida 5 anni stante il pagamento annuale del diritto di iscrizione secondo le tabelle ministeriali.
La presentazione della comunicazione/integrazione/rinnovo o altro, va effettuata utilizzando i moduli predisposti ed allegando tutta la documentazione prevista.
La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell’iscrizione per l’attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.

Tenuto conto che il termine istruttorio di 90 giorni previsto dall’art. 216 del D.Lgs. 152/06 è applicabile anche alle comunicazioni di rinnovo, affinché si possa utilmente formare il silenzio–assenso è opportuno che la comunicazione di rinnovo pervenga almeno novanta giorni prima della scadenza.

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n.59/2013, il soggetto che richiede l’iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo, può optare per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale che ha durata di 15 anni.
Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all’articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l’autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006  o l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del DLgs. n. 152/2006  o entrambi le autorizzazioni il soggetto richiedente è obbligato  a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Modulistica
In base al D.P.R 59/2013, art.3 comma 3 sono previste due modalità di presentazione della “comunicazione di inizio attività”:

  • presentazione della “comunicazione di inizio attività” in modalità autonoma
  • presentazione della “comunicazione di inizio attività” quale endoprocedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

In entrambi i casi la domanda può essere predisposta secondo la modulistica scaricabile dal sito www.suap.toscana.it/sportelli-suap

Pagamento diritti di iscrizione annuale
Il pagamento per i diritti di iscrizione al “Registro di Recupero dei rifiuti in procedura semplificata” dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno seguendo le modalità indicate nella sezione "Come fare per" alla voce "Effettuare pagamenti" a questo link

La validità dell’Iscrizione al Registro è subordinata al pagamento del diritto annuale di iscrizione; nel caso non dovesse pervenire il pagamento entro i termini indicati l’iscrizione è sospesa ai sensi del D.M. n. 350 del 21/07/1998, art. 3 comma 3.
Ai sensi del D.M. n. 350 del 21/07/1998, l'ammontare del diritto di iscrizione annuale da versare dovrà essere calcolato in base alla quantità annua di rifiuti trattati, sulla base della tabella di seguito riportata:

 
Classe di attività Quantità annua di rifiuti (tonnellate) Diritto di ISCRIZIONE (€)
CLASSE 1 ≥ 200.000

774,69

CLASSE 2

≥ 60.000 e < 200.000

490,63
CLASSE 3

≥ 15.000 < 60.000

387,34
CLASSE 4

≥ 6.000 < 15.000

258,23
CLASSE 5

≥ 3.000 < 6.000

103,29
CLASSE 6 < 3.000 51,65

 

Servizo Ambiente
Sede: Palazzo Banci - Via Ricasoli, 25 - Prato
Referenti: Giulio Santoni  - +39 0574534732 
gsantoni@provincia.prato.it 

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